INPS-Novità per la tutela in favore dei lavoratori cd. fragili

INPS-Novità per la tutela in favore dei lavoratori cd. fragili

PREVIDENZA

11/11/2020



In relazione alla disciplina emergenziale dei Decreti anti COVID-19, a tutela dei cd. “lavoratori fragili”, impiegati presso datori di lavoro pubblici e privati, è intervenuto l'INPS con messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020, ponendo chiarimenti in ordine alla tipologia di documentazione da fornire per comprovare il riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità e la possibilità di ricorrere alla variazione delle mansioni svolte per poter adottare la modalità di “lavoro agile”.
In favore dei ~soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (c. 3, art. 3 L. 104/1992),o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (c. 1 art. L. 104/1992), l'intero periodo di assenza dal servizio è equiparato a degenza ospedaliera, qualora sia prodotto un certificato di malattia.
È specificato che, in mancanza del verbale diretto a riconoscere la disabilità, la condizione di rischio può essere accertata personalmente dalle Strutture Sanitarie competenti territorialmente, attraverso i loro organi medico-legali.

Il termine della tutela,  è stato prorogato al 31 luglio 2020 dal Dl. 34/2020 (D. Rilancio).

In allegato maggiori dettagli.