Le scadenze di giugno 2021 per i pensionati

Le scadenze di giugno 2021 per i pensionati

INFORMAZIONI FNP EMILIA ROMAGNA

04/06/2021



1 GIUGNO

Primo giorno bancabile del mese

Martedì 1° giugno è il primo giorno bancabile del mese per il pagamento dei trattamenti pensionistici accreditati presso Banche ed Istituti di credito.
Diversamente, per coloro che riscuotono la pensione presso Poste Italiane è previsto il pagamento anticipato della corrente mensilità a partire dal 26 maggio e fino al 1° giugno 2021, in base ad una turnazione alfabetica. In questo caso, ricordiamo che si tratta di un’anticipazione di pagamento e che il diritto al rateo pensionistico si perfeziona comunque il primo giorno bancabile del mese; pertanto, qualora, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta (ad es., per avvenuto decesso del titolare della prestazione), l’Inps ne richiederà la restituzione.
Ricordiamo che il pagamento anticipato, vale per tutti i correntisti di Poste Italiane S.p.A. (i titolari di una Carta Postamat, o di una Carta Libretto o di una Postepay Evolution) che potranno prelevare le pensioni da oltre 7000 Postamat.
Continua inoltre la convenzione tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che normalmente riscuotono in contanti le prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Informazioni rilevanti presenti nel cedolino di pensione di giugno

Pensioni d’oro
Per le pensioni di giugno non ci sarà il recupero ulteriore di quanto dovuto per le pensioni d’oro a valere sul 2020 come avvenuto tra febbraio e maggio.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di giugno oltre all’Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020. Queste trattenute, ricordiamo, sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Continua ad essere applicata inoltre anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.
Prosegue, inoltre, il recupero delle ritenute Irpef relative al 2020, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.
Nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’Irpef ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (art. 38, c. 7, L. 122/2010). In questo caso la rata viene applicata anche sul cedolino pensione di giugno 2021.
Diversamente, per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.
Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.

 

15 GIUGNO

Definizione domande di Reddito di Emergenza presentate all’Inps
Entro tale data saranno definite dall’Inps le domande di Reddito di Emergenza (REM) presentate entro il 30 aprile 2021 dai nuclei familiari aventi al proprio interno ex percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL).
Il Patronato INAS-CISL è a disposizione per ogni forma di consulenza e assistenza gratuita.

Importanti iniziative

Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali Inps -Ex Inpdap Inps: prestazione di screening sanitario gratuito per la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie oncologiche.
Anche nel mese di giugno continua la campagna di “Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche” a favore degli iscritti, in servizio o in pensione, al Fondo Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali dell’Inps-ex Inpdap. La prestazione consiste in un contributo a copertura totale dei costi per l’effettuazione, presso le strutture convenzionate, di uno screening sanitario per la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie oncologiche quali tumori della pelle e tumori dell’apparato genitale maschile e femminile.
Possono presentare la domanda i nati tra il 1° gennaio 1956 e il 31 dicembre 1991, a prescindere da condizioni reddituali. Il servizio offerto prevede il conferimento di voucher a totale copertura dei costi di effettuazione dello screening sanitario presso le strutture convenzionate.
Le domande possono essere presentate entro il 30 novembre 2021 accedendo al bando "Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche", pubblicato sul sito ww.Inps.it

Pensionati all’estero: aperta la campagna REDEST 2021
Dal prossimo mese di giugno parte la campagna INPS per l’acquisizione dei redditi posseduti dai pensionati residenti all’estero (Campagna REDEST 2021). Essa interesserà migliaia di pensionati residenti all’estero, la maggior parte dei quali vivono in Francia, Germania, Svizzera e Belgio.
Rispetto agli anni precedenti, dal mese di giugno 2021 i pensionati interessati a tale adempimento riceveranno per posta cartacea il modello REDEST da parte dell’INPS.
I redditi da dichiarare sono quelli relativi all’anno 2020 e, pertanto, ricevuta la richiesta da parte dell’INPS, i pensionati devono ottemperare all’obbligo di dichiarare i redditi recandosi presso le sedi estere dei patronati portando con sé un documento di identità, gli estremi della pensione italiana e la dichiarazione dei redditi posseduti all’estero ed eventualmente anche in Italia.
L’omessa dichiarazione ha come effetto la riduzione dell’importo di pensione e la richiesta di restituzione delle quote di pensione ritenute indebite.
I patronati e i consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali compilati e firmati, dopo aver accertato l’identità del dichiarante, dovranno verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli e provvedere all’acquisizione dei dati attraverso il collegamento con il sito INPS. Le strutture territoriali provvedono all’aggiornamento degli archivi tenendo conto degli elenchi delle segnalazioni di variazioni anagrafiche, di indirizzo, di stato civile e di rientro in Italia.
Invitiamo gli interessati a contattare le Sedi del Patronato INAS CISL operative all’estero dove gli operatori sono a disposizione per tutti gli adempimenti necessari.

 

16 GIUGNO 

Versamento IMU 2021
Termine ultimo per il versamento da parte del contribuente dell'acconto IMU 2021 (o in un'unica soluzione). Ricordiamo che dallo scorso anno l'IMU ha accorporato la TASI (art. 1, commi da 738 a 783, L. n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020).

 

30 GIUGNO

Domanda esonero canone RAI secondo semestre 2021
Ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo al fine di poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento del canone Rai dovuto per il secondo semestre dell'anno (luglio-dicembre 2021).

Presentazione Dichiarazione IMU variazioni 2020
La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 1, c. 769, L. n. 160/2019). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Sospensione dell’attività di riscossione
Il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021) ha fissato al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione. Di seguito l'aggiornamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi:

  • Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
    Differimento al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” -allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il sabato).
  • Sospensione attività di notifica e pignoramenti
    Sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
    Sono altresì sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
  • Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000
    Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020). Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
    Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.